Art. 2.
(Modalità di trasmissione della documentazione).

      1. La trasmissione ai proprietari dei fondi finitimi della documentazione di cui all'articolo 1 deve avvenire, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite consegna a mano con relativa ricevuta, entro trenta giorni dal rilascio del permesso di costruire e, in ogni caso, prima dell'inizio dei lavori.
      2. L'eventuale impossibilità di trasmettere la documentazione di cui al comma 1 ad uno o più proprietari dei fondi finitimi deve essere comunicata, con le modalità ed entro i termini previsti dal medesimo comma 1, all'autorità competente, la quale provvede a trasmettere tale documentazione a spese del soggetto che vi era tenuto.

 

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